STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

 

 

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - SEDE- DURATA - SCOPI

 

Art. 1

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

 

È costituita l’Associazione denominata “Amici dei Musei - OdV” in conformità al dettato dell’art. 32 del D.Lgs 117/2017.

L’Associazione aderisce alla Federazione Italiana delle Associazioni degli Amici dei Musei (F.I.D.A.M.).

L’Associazione farà uso, nella denominazione sociale e in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Organizzazione di Volontariato” o dell’acronimo “OdV”. La denominazione sarà automaticamente integrata, altresì, dall’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell’iscrizione dell’associazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

La sede legale è stabilita in Taranto.

L’Associazione ha contenuti e struttura democratici, ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento dall’Assemblea dei Soci secondo quanto stabilito all’art. 18.

 

Art. 2

Scopi

L’Associazione “Amici dei Musei - OdV”, più avanti chiamata per brevità Associazione, liberamente costituita come Organizzazione di Volontariato, apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, ha come scopo, senza fini di lucro, il perseguimento esclusivo di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà collaborare con Enti pubblici e privati.

 

FINALITA’ E ATTIVITA’

Art. 3

Finalità

L’Associazione persegue la finalità di contribuire allo sviluppo dell’interesse da parte dei Soci e del Territorio alla tutela, valorizzazione e divulgazione dei beni artistici e culturali, favorendone e promuovendone la conoscenza e la fruizione.

 

Art. 4

Attività

L’Associazione realizza i propri scopi svolgendo in via principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.Lgs n.117/2017 e successive modifiche e integrazioni:

 

a)     interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni;

b)    organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del   volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D Lgs. 117/2017.

 

Nello specifico, l’Associazione potrà:

a)    promuovere ogni attività intesa a diffondere la conoscenza dell’arte, dell’archeologia e della storia;

b)    promuovere, organizzare e svolgere attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e di formazione e aggiornamento rivolte agli studenti e al personale docente e direttivo delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la formazione universitaria e post-universitaria e la ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

c)     organizzare conferenze d'arte, d'archeologia, di storia e sensibilizzare alla salvaguardia dei beni culturali e dei siti d’arte, d’archeologia, di storia;

d)   stabilire scambi culturali con Enti e studiosi italiani e stranieri;

e)  istituire borse di studio per ricercatori e studenti sui temi di interesse specifici dell'Associazione;

f)   promuovere, organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale e culturale con visite a musei, monumenti, siti archeologici e rassegne d'arte.

g)   realizzare e pubblicare studi e opere editoriali a contenuto storico-artistico.

 h) promuovere interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

 i)  organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

 

Art. 5

Per lo svolgimento delle predette attività l’Associazione si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri Soci con prestazioni personali, spontanee e gratuite.

 

Art. 6

 Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l’Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d’interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L’individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per le attività d’interesse generale prestata l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all’art. 6 D.Lgs. n.117/2017.  

 


SOCI - DIRITTI E DOVERI - PERDITA DELLA QUALIFICA –

VOLONTARI - LAVORATORI

Art. 7

Soci

Possono diventare Soci dell’Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Il mantenimento della qualifica di Socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

L’Associazione si compone di Soci in numero non inferiore a sette persone fisiche.

I Soci sono persone fisiche che si distinguono in:

a)    ordinari;

b)    onorari;

c)    benemeriti.

 

I Soci ordinari sono coloro che, maggiori di età, condividono gli scopi e le finalità dell’Associazione, sono mossi da spirito di solidarietà, si impegnano a prestare in modo personale, spontaneo e gratuito la propria attività per il perseguimento delle finalità associative. 

I Soci onorari sono coloro che conferiscono particolare lustro all’Associazione; essi sono designati dal Consiglio Direttivo e sono dispensati dal pagamento della quota associativa. Non possono candidarsi a cariche elettive.

I Soci benemeriti sono coloro che, con elargizioni annue superiori a cinque quote annuali ordinarie, contribuiscono al potenziamento dell’Associazione; essi sono designati dal Consiglio Direttivo e sono dispensati dal pagamento della quota associativa. Non possono candidarsi a cariche elettive.

 

Art. 8

 

La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante. L’adesione del Socio è annotata nel libro Soci.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Le iscrizioni decorrono dal momento dell’accoglimento della domanda di ammissione.

Il mantenimento della qualifica di Socio ordinario e di Socio benemerito è subordinato al pagamento annuale delle quote stabilite dal Consiglio Direttivo.

L’ammissione a Socio è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di Socio è intrasmissibile e nessun diritto possono vantare i Soci e i loro eredi sul patrimonio dell’Associazione, in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo.

I Soci non possono intrattenere con l’Associazione rapporti contrattuali dai quali derivi loro un beneficio economico. Sono ammessi, in deroga al predetto principio, i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate.

 

Art. 9

 

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l’aspirante Socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso al Consiglio Direttivo che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

 

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante Socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sull’istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione, comunicandone l’esito per iscritto all’aspirante Socio.  

 

Diritti e doveri dei Soci

Art. 10

 

Tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di:

a)    partecipare con diritto di voto alle Assemblee;

b)    essere informati e partecipare a tutte le attività ed iniziative dell’Associazione e controllarne l’andamento;

c)     eleggere gli organi sociali e, ad esclusione dei Soci onorari, essere eletti negli stessi;

d)    prendere atto dell’ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i verbali delle delibere assembleari;

e)    esaminare i libri sociali, previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

 

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’Associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I Soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

I Soci che abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

 

 

Perdita della qualità di Socio

Art. 11

 

La qualità di Socio si perde:

a) per morte;

b) per morosità nel pagamento della quota associativa;

c) dietro presentazione di dimissioni scritte;

d) per esclusione.

 

Perdono la qualità di Socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

 

La perdita della qualità di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il Socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso al Consiglio Direttivo che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

In caso di rigetto del ricorso, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. Il Socio ricorrente può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sul ricorso si pronunci il Collegio dei Probiviri che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione, comunicandone l’esito per iscritto al Socio ricorrente.

 

 

 

Volontari

Art. 12

 

Sono Volontari i Soci che prestano all’Associazione per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al Volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal Volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

 

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l’Associazione.

 

Non si considera Volontario il Socio che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I Soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I Soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

 

Sostenitori

Art. 13

 

Possono essere riconosciuti dal Consiglio Direttivo in qualità di Sostenitori dell’Associazione i non Soci che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I Sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione.

Lavoratori

Art. 14

 

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei Volontari.

 

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Art.  15

 

Sono Organi dell’Associazione:

a.  l’Assemblea dei Soci;

b.  il Consiglio Direttivo;

c.   il Presidente;

d.  il Tesoriere;

e.  il Segretario;

f.    il Collegio dei Revisori dei Conti;

g.  il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

 

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 16

 

Composizione dell’Assemblea

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è costituita da tutti i Soci iscritti nel libro Soci.

Hanno diritto di votare alle Assemblee tutti i Soci, a qualunque categoria essi appartengano, in regola con il versamento della quota associativa e iscritti nel libro Soci.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in difetto, da chi venga designato dalla maggioranza dei Soci presenti.

 

Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea viene convocata:

a.     almeno una volta all’anno;

b.     entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio;

c.     ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;

d.     quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

 

Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione e il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

 

Art. 17

 

L’Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell’avvenuta ricezione della convocazione.

L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione, l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

All’Assemblea sono convocati tutti i Soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo del Consiglio Direttivo e/o del Collegio dei Probiviri.

 

Art. 18

Compiti dell’Assemblea

 

 

L’Assemblea ha i seguenti compiti:

a.     discute e approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;

b.     approva il programma generale annuale di attività;

c.     nomina e revoca il Presidente;

d.     procede alla elezione ed alla revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, determinandone previamente il numero;

e.     nomina e revoca i componenti del Collegio dei Probiviri;

f.       nomina e revoca i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

g.     discute ed approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;

h.     delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

i.       delibera sulle modifiche dello Statuto;

j.       delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;

k.     discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno;

l.       delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

 

Art. 19

 

Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea

L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità del Socio che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

 

Art.20

 

Per le modifiche statutarie l’Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti dei Soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

 

Art.21

 

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea

 

CONSIGLIO DIRETTIVO - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

 

Art. 22

 

Composizione del Consiglio Direttivo

 

Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di cinque e un massimo di nove, eletti dall’Assemblea tra i propri Soci.

Decadono i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive.

Il Consiglio dura in carica un biennio e i suoi componenti sono rieleggibili.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

 

I Consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l’iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

 

Convocazione del Consiglio Direttivo

 

Art.23

 

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail o mezzo equipollente inviati almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno una volta al mese; la riunione per l’approvazione del progetto del bilancio consuntivo da presentare all’Assemblea dei Soci, dovrà tenersi entro il 15 febbraio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede legale o nel diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione.

 

Adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo

 

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente, ovvero in sua assenza dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano di età. Non è consentita la partecipazione per delega.

Esso delibera con la maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti, computando tra questi anche gli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'adunanza.

Il Segretario redige il verbale delle riunioni che, debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario stesso, trascrive nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

 

Art.24

 

Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, ad eccezione di quelli che la Legge o il presente Statuto riservano inderogabilmente all’Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo:

a.     nomina tra i suoi componenti, e revoca, il Vicepresidente dell’Associazione;

b.     nomina tra i suoi componenti, e revoca, Segretario e Tesoriere. Le due cariche possono essere cumulabili;

c.     delibera sulla ammissione di nuovi Soci e motiva l’eventuale decisione di non ammissione;

d.     delibera in ordine alla perdita di status di Socio;

e.     stabilisce la quota associativa annuale;

f.       attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

g.     delibera il trasferimento della sede dell’Associazione, ove lo ritenga opportuno e sempre nel medesimo Comune in cui è istituita la sede legale;

h.     definisce la composizione numerica dei componenti il Consiglio Direttivo per il biennio successivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

i.       autorizza il Presidente a stipulare, modificare e risolvere contratti e convenzioni, anche di carattere economico – finanziario per l’esercizio di attività e l’attuazione di iniziative nell’ambito degli indirizzi programmatici, nonché ogni altro atto ed operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare che necessaria o utile per il perseguimento degli scopi dell’Associazione, curandone, con facoltà di delega in tutto o in parte, l’esecuzione;

j.       autorizza il Presidente all’assunzione o licenziamento di eventuali prestatori di lavoro;

k.     presenta all’Assemblea dei Soci il bilancio preventivo e quello consuntivo nonché il programma annuale di attività;

l.       individua le attività diverse da quelle di interesse generale e ne documenta il carattere secondario e strumentale.

Il Consiglio Direttivo potrà conferire deleghe specifiche ai propri componenti nonché deliberare di conferire procure per singoli atti e contratti o per categorie di atti e contratti.

Il Consiglio Direttivo può nominare, nella prima seduta successiva alla sua elezione, un Presidente Onorario. Egli resta in carica per due anni e comunque fino alla cessazione del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Presidente onorario appartiene di diritto alla categoria dei Soci onorari ed è membro di diritto del Consiglio Direttivo con funzioni consultive. La carica di Presidente Onorario è riservata agli ex Presidenti dell’Associazione. 

 

Art.25

 

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.

 

Art. 26

 

Presidente e Vicepresidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale.

E’ eletto dall’Assemblea, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o Soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e partecipa alle sue votazioni.

 

Art.27

 

Tesoriere

Il Tesoriere dura in carica per l’intero mandato del Consiglio Direttivo, salvo dimissioni, revoca o decadenza.

Il Tesoriere sovrintende all’attività amministrativa nonché alla gestione patrimoniale e a quella finanziaria attraverso lo svolgimento delle seguenti mansioni:

  1. tenuta e conservazione dei registri e della contabilità dell’Associazione, con l’eventuale supporto di un consulente esterno di gradimento del Consiglio Direttivo;
  2. gestione della cassa e dei conti correnti bancari e\o postali, disponendo dei poteri di firma nei limiti e secondo le condizioni stabilite con delibera del Consiglio Direttivo;
  3. stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
  4. periodico aggiornamento e informativa al Consiglio Direttivo sulla situazione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell’Associazione nel corso delle riunioni da esso tenute.

 

Art.28

 

Segretario

Il Segretario dura in carica per l’intero mandato del Consiglio Direttivo, salvo dimissioni, revoca o decadenza.

 

Il Segretario ha la responsabilità organizzativa delle attività sociali, coadiuva il Presidente ed ha il compito di:

a.     curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

b.     provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del Registro dei Soci e delle procedure operative e della modulistica approvati dal Consiglio Direttivo;

c.     provvedere al disbrigo della corrispondenza e delle comunicazioni ai Soci, così come deliberate dal Consiglio Direttivo;

d.     redigere e conservare i verbali delle riunioni delle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo;

e.     proporre al Consiglio Direttivo per l’approvazione le mansioni e incarichi dell'eventuale personale dipendente dell'Associazione della gestione del quale è responsabile;

f.       provvedere alle obbligazioni previste dalle vigenti disposizioni legislative.

Previa approvazione del Consiglio Direttivo, il Segretario può essere coadiuvato nelle sue mansioni da uno o più Consiglieri e/o da consulenti esterni.

 

Art.29

 

Collegio dei Probiviri

L'Assemblea dei Soci elegge i tre componenti del Collegio dei Probiviri. I Probiviri durano in carica due anni e comunque fino alla cessazione del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili. Nella prima seduta successiva alla loro elezione essi nominano un Presidente e un Segretario, scelti al loro interno.

Il Collegio dei Probiviri

a)          delibera, secondo equità, sulle controversie che sorgano tra i singoli Soci, tra queste e gli Organi dell’Associazione e tra i singoli Organi della stessa;

b)          delibera contro il ricorso del Socio contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;

c)          delibera contro il ricorso avverso alla non accettazione della domanda di iscrizione all’ Associazione;

d)          esperisce ogni tentativo di amichevole composizione.

 

Le deliberazioni sono prese su richiesta scritta, motivata e tempestiva degli interessati e delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri.

I componenti devono in ogni caso garantire l’indipendenza e l’assenza di conflitti di interessi nell’esecuzione del loro mandato.

 

 

Art.30

 

Collegio dei Revisori dei conti

 

L’Assemblea nomina un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti che eleggono al loro interno un Presidente.

 

Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica per l’intero mandato del Consiglio Direttivo, salvo dimissioni, revoca o decadenza.

 

Al Collegio dei Revisori dei Conti compete il controllo della contabilità gestita dal Tesoriere e dei bilanci preventivi e consuntivi da questo predisposti, prima della loro presentazione all’Assemblea dei Soci.

 

 

PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

 

Art.31

 

Esercizio sociale e Bilanci

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale, entro il 28 febbraio, il Consiglio Direttivo, presenta all’Assemblea dei Soci, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.

Il bilancio consuntivo è approvato dall’Assemblea dei Soci e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore.

Il bilancio d’esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

 

 Art.32

 

Entrate

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

a.     quote versate dai Soci;

b.     erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e giuridiche;

c.     donazioni, eredità e legati;

d.     contributi, rette, concorsi spese, sussidi da parte delle Istituzioni pubbliche, nonché di Enti pubblici e privati italiani e stranieri;

e.     proventi di sottoscrizioni pubbliche, manifestazioni ed altre iniziative ed attività promosse nell’interesse dell’Associazione e da questa autorizzate;

f.       ogni altra entrata consentita dalla legge e compatibile con l’oggetto sociale tra cui rendite patrimoniali e proventi da attività diverse secondarie e strumentali.

 

 

Art.33

 

Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

a) beni immobili e mobili;

b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;

c) donazioni, lasciti o successioni;

d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

 

Art.34

 

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria e di quelle secondarie e ad essa strumentali, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, Soci, lavoratori e collaboratori, nonché componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

Risorse e strumenti

Tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente, l'Associazione potrà compiere ogni operazione necessaria e/o utile alla realizzazione degli scopi associativi e allo svolgimento delle attività istituzionali. In particolare potrà prendere in locazione, in uso e in comodato, beni mobili e immobili, comprese attrezzature di ogni genere e mezzi di trasporto.

L’Associazione potrà reperire i mezzi necessari alla realizzazione degli scopi e delle attività istituzionali attraverso attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per le attività di interesse generale prestate, l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L’esercizio remunerativo tuttavia è concesso a condizione che rimanga secondario e strumentale rispetto allo svolgimento delle medesime attività dietro il mero rimborso delle suddette spese.

 

Art.35

 

Libri sociali

L’Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a)      libro dei Soci

b)      registro dei Volontari

c)       libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee

d)      libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri Organi sociali.

 

Art. 36

 

Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza deli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e ai libri sociali obbligatori.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei Soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell’Associazione.

 

Art.37

 

Bilancio sociale e informativa sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l’Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi statutari.

 

Art.38

 

Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni

L’Associazione può essere sciolta dall’Assemblea dei Soci, convocata e costituita ai sensi del presente Statuto.

In particolare l’Associazione si scioglie qualora il numero dei Soci sia inferiore a sette e non venga ricostituito in numero superiore entro un anno.

L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione, con le stesse maggioranze:

a) nomina uno o più liquidatori determinando le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 30 del codice civile e degli artt. 11- 21 delle disposizioni di attuazione del medesimo;

b) delibera, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui D.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sulla devoluzione del patrimonio ad altri enti aventi finalità simili a quelle dell’Associazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili, riserve ai Soci.

 

Art.39

 

Norma finale

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia, in particolare il D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

 

 

 

 

 

 

© 2017 Amici Musei Taranto
Associazione ONLUS - CF 90047430732
Sito realizzato da CieDiWEB.it